Testo completo ART. 1 (Vendita del Pesce in Banchina) E' consentita la vendita del pesce in banchina del Porto di Casal Velino solo ed esclusivamente da parte dei pescatori che, con la propria imbarcazione da pesca, hanno come porto base quello di Casal Velino e previa comunicazione formale all'Ufficio Demanio del Comune di Casal Velino. ART.2 (Banchi Temporanei) La vendita in banchina deve essere effettuata posizionando dei banchi temporanei sulla parte di banchina immediatamente adiacente all'ormeggio della propria imbarcazione in modo da evitare che gli acquirenti si sporgano dal ciglio banchina. Detti banchi temporanei devono soddisfare le esigenze di igiene e sanità pubblica. Al termine della vendita i pescatori/produttori dovranno lasciare la banchina pulita e libera da ogni attrezzo. ART. 3 (Modalità di Vendita) La vendita del pesce in banchina è consentita dalle ore 07:00 alla ore 13:00. In periodi particolari dell'anno si può effettuare la vendita anche al di fuori del suddetto arco temporale, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio del Comune di Casal Velino e nulla - osta da parte della locale Autorità Marittima. Ogni produttore può vendere un quantitativo massimo giornaliero di 100,00 Kg. per un importo non superiore a 20,00 Euro a persona. ART.4 (Divieti) E' vietata la vendita del pesce nel Porto di Casal Velino a chiunque non sia produttore/pescatore e a chiunque non effettui la vendita con le modalità indicate nella presente Ordinanza, in particolare è vietata la vendita attraverso l'uso di furgoni. ART.5 (Obblighi) La presente Ordinanza è registrata agli atti di questo Comune ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla ed agli ordini competenti di farla osservare. ART. 6 (Sanzioni) I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 174 del Codice della Navigazione.